L’indagine storica sulla formazione della cultura professionale della Polizia italiana, sull’investigatore, sulle trasformazioni delle pratiche di polizia iniziate alla fine dell’Ottocento e sul Corpo degli agenti d'investigazione, istituito nell’agosto 1919 «per il servizio della prevenzione e della repressione dei reati e per la ricerca dei delinquenti»,[1] considera un arco cronologico compreso tra i primi anni Ottanta dell’Ottocento e lo stesso 1919.

Lo studio si articola in quattro capitoli, nelle conclusioni, in brevi cenni su ulteriori ipotesi di ricerca e nell’appendice iconografica.
Seguono l’indice dei nomi, la bibliografia, la sitografia, l’indice delle norme, gli archivi e collezioni consultati.

[1] R. d. 14 agosto 1919, n° 1442, che stabilisce l’ordinamento del personale di pubblica sicurezza e la istituzione di un corpo di agenti di investigazione (G. u. 23 agosto 1919, n° 201). In particolare, Titolo II, Corpo degli agenti d’investigazione, art. 35: «E’ istituito un corpo di agenti di investigazione». Il decreto riordinava la Direzione Generale della Pubblica Sicurezza istituendovi «tre uffici tecnici speciali». Il Regolamento per il Corpo degli agenti d'investigazione (approvato con r. d.  4 settembre 1919, n° 1639), nel Titolo I - Della costituzione del Corpo ne stabiliva i compiti: «Art. 1 - Il corpo degli agenti investigativi è istituito per il servizio della prevenzione e della repressione dei reati e per la ricerca dei delinquenti. Gli agenti investigativi sono agenti di P.S. e di polizia giudiziaria, dipendono dal Ministero dell'Interno e direttamente dai prefetti, sottoprefetti e questori, nonché dai funzionari di P.S. Essi non possono essere impiegati in servizi che non siano strettamente attinenti alla loro funzione, né adibiti in lavori di ufficio di qualunque specie, ad eccezione del servizio telegrafico, telefonico, fotografico e dattiloscopico e automobilistico». Cfr. in questo studio cap. IV, § 6 Il Corpo degli Agenti d’investigazione. Nella L. 1442/1919 e nel r. d. 1639/1919 (come anche in altre fonti normative) il Corpo è definito con diverse formulazioni: «Corpo degli agenti d'investigazione»; «Corpo degli agenti investigativi»; ecc., impiegate indistintamente. Chi scrive adotta, assumendola dalla legge istitutiva, la definizione «Corpo degli agenti d'investigazione» riferendosi all’Istituzione mentre: «agenti investigativi»; «ispettori investigativi» o «d’investigazione» quando si riferisce ai suoi appartenenti.